Secondo il d.lgs. 33/2013 (art. 5), l'obbligo previsto dalla normativa in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni e dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.
La richiesta è gratuita. Va presentata al responsabile della trasparenza che si pronuncia sulla stessa.
L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultassero già pubblicati, l'amministrazione indicherà al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al “titolare del potere sostitutivo” (art. 2 co. 9-bis della legge 241/1990).Nel comune di Vallio Terme, il responsabile per la trasparenza è il segretario comunale.